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| LA STORIA DELL'ASSOCIAZIONE |
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L’Associazione Culturale DALILA di Torre Sansone si occupa principalmente di recuperare le tradizioni folcloristiche della zona frentana.
L’Associazione è nata nel 2002 proprio sulla scia di diverse rappresentazioni del Sant’Antonio Abate realizzate a partire dal 1999.
Dopo la costituzione sono divenute attività primarie dell’associazione anche la partecipazione alla rassegna dei presepi presso i locali del Ponte Diocleziano di Lanciano, la realizzazione della mascherata di carnevale, con il recupero della Quadriglia, di canti tradizionali e del processo e funerale a Carnevale. Nel corso degli anni si sono aggiunte tra le attività i Canti della Passione di Gesù nel periodo della Settimana Santa realizzati presso chiese ed abitazioni private, l’organizzazione della festa della Repubblica del 2 giugno, con visite guidate nelle più belle località dell'Abruzzo e nelle zone limitrofe, l’organizzazione a Torre Sansone nel periodo estivo della manifestazione “ il folk sotto la luna di Torre Sansone”, con due serate di musica folcloristica e teatro dialettale,
Nel 2005, inoltre, è iniziato anche la nostra partecipazione al Dono della Madonna del Ponte, con balli, canti e carri.
Nel 2008, infine, è stato introdotto un nuovo evento: Passegiando....riscopriamo il nostro territorio - prima passeggiata geologica a Torre Sansone.
L’Associazione si preoccupa inoltre di favorire la vita sociale e comune dei suoi associati con feste a tema, cene-pranzi sociali, gite e quant'altro utile a gestire il tempo libero di tutte le persone associate, dai giovanissimi agli anziani. |
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La scelta del nome "DALILA" data alla nostra associazione è legata al nome della nostra contrada "Torre Sansone". Dalila, infatti, è stata la donna amata da Sansone che, però, tagliandogli nottetempo i lunghi capelli da cui discendeva la sua mitologica forza, l'ha tradito.
Il logo (ripreso dal disegno di Ami Brown dal nome "Believe Faery") rappresenta una fata celtica scelta perchè Dalila nel linguaggio delle fate nordiche significa "Corona autunnale", infatti l'associazione è nata nell'autunno del 2002 per coronare un progetto nato tre anni prima. |
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| L'Atto Costitutivo e lo Statuto |
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DALILA”
di Torre Sansone
ATTO COSTITUTIVO
Il giorno 21 del mese di Ottobre dell’anno 2002 , in Lanciano (CH), alla via Torre Sansone, n. 142, alle ore 21.00 si sono riuniti i seguenti signori:
- UCCI MICHELE, nato il 10/02/1972, in Lanciano (CH), e residente in Lanciano (CH), alla Via Serroni, n. 53, Cod. Fisc. : CCU MHL 72B10 E435J;
- UCCI LUIGI, nato il 24/08/1969, a Roma (RM) e residente in Lanciano (CH), alla Via Torre Sansone, n. 96, Cod. Fisc. : CCU LGU 69M24 H501M;
- UCCI DINO, nato il 23/04/1973, in Lanciano (CH), e residente in Lanciano (CH), alla Via Torre Sansone, n. 101, Cod. Fisc. : CCU DNI 73D23 E435P;
- DI LORETO LORENZO, nato il 24/07/1972, in Lanciano (CH), e residente in Lanciano (CH), alla Via Torre Sansone, n. 142, Cod. Fisc. : DLR LNZ 72L24 E435P;
- DONATELLI FRANCO, nato il 12/06/1972, in Svizzera, e residente in .Lanciano (CH), alla Via Santa Giusta, n. 11, Cod. Fisc. : DNT FNC 72H12 Z133I;
- D’AMELIO LUCIO, nato il 16/06/1972, in Germania, e residente in .Lanciano (CH), alla Via Serroni, n. 50, Cod. Fisc. : DML LCU 72H16 Z112M;
Viene chiamato a presiedere l’assemblea il Sig. Ucci Michele, il quale a sua volta nomina segretario il Sig. Ucci Luigi.
Il Presidente Ucci Michele illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione della associazione. L’associazione nasce, infatti, sulla base di un gruppo di ragazzi che dal 1999 ogni anno organizza la rappresentazione tradizionale-folcloristica in onore di S. Antonio Abate, con la prospettiva di recuperare altre tradizioni popolari abruzzesi e di creare un punto di ritrovo culturale-ricreativo per tutti i ragazzi e non della zona in cui l’associazione ha stabilito la propria sede sociale e delle zone limitrofe.
I presenti, dopo ampia discussione, approvano all’unanimità quanto segue:
Art. 1 - Denominazione-Sede
Tra detti Signori è costituita, con il presente atto, l’associazione culturale denominata “DALILA” di Torre Sansone, con sede legale in Lanciano (CH) alla via Serroni, n. 53.
Art. 2 – Oggetto
L’Associazione ha lo scopo di organizzare e favorire ogni attività ed iniziativa finalizzata alla promozione culturale ed alla aggregazione dei cittadini su tematiche civiche e sociali, nonché il perseguimento di tutte le finalità indicate nell’art. 2 dell’allegato statuto.
Art. 3 – Durata
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione Culturale “DALILA di Torre Sansone”:
a) l'Assemblea dei Soci: composta da tutti gli associati. Le modalità di convocazione e svolgimento dell’Assemblea nonché le competenze e maggioranze richieste per la validità delle delibere sono descritte nell’art. 7;
b) il Consiglio Direttivo: composta da un minimo di 6 (sei) membri ad un massimo di 9 (nove) membri eletti con le modalità e maggioranze previste dall’art. 9 e con le competenze descritte nello stesso art. 9 dell’allegato statuto;
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni.
Sono eletti con il presente atto membri del Consiglio Direttivo per i primi 3 (tre) anni i Signori:
- UCCI MICHELE, nato il 10/02/1972, in Lanciano (CH), e residente in Lanciano (CH), alla Via Serroni, n. 53, Cod. Fisc. : CCU MHL 72B10 E435J;
- UCCI LUIGI, nato il 24/08/1969, a Roma (RM) e residente in Lanciano (CH), alla Via Torre Sansone, n. 96, Cod. Fisc. : CCU LGU 69M24 H501M;
- UCCI DINO, nato il 23/04/1973, in Lanciano (CH), e residente in Lanciano (CH), alla Via Torre Sansone, n. 101, Cod. Fisc. : CCU DNI 73D23 E435P;
- DI LORETO LORENZO, nato il 24/07/1972, in Lanciano (CH), e residente in Lanciano (CH), alla Via Torre Sansone, n. 142, Cod. Fisc. : DLR LNZ 72L24 E435P;
- DONATELLI FRANCO, nato il 12/06/1972, in Svizzera, e residente in .Lanciano (CH), alla Via Santa Giusta, n. 11, Cod. Fisc. : DNT FNC 72H12 Z133I;
- D’AMELIO LUCIO, nato il 16/06/1972, in Germania, e residente in .Lanciano (CH), alla Via Serroni, n. 50, Cod. Fisc. : DML LCU 72H16 Z112M;
c) il Presidente: è uno dei componenti del Consiglio Direttivo ed è eletto tra gli Associati dall’Assemblea dei Soci con le modalità previste dall’art. 8 dell’allegato statuto. Le sue competenze sono descritte dallo stesso art. 8 dell’allegato statuto.
Con il presente atto viene nominato Presidente dell’Associazione Culturale “DALILA” di Torre Sansone per i primi 3 (tre) anni il Sig.
- UCCI MICHELE, nato il 10/02/1972, in Lanciano (CH), e residente in Lanciano (CH), alla Via Serroni, n. 53, Cod. Fisc. : CCU MHL 72B10 E435J, il quale accetta.
d) il Segretario Generale e Tesoriere: è uno dei componenti del Consiglio Direttivo ed è eletto dallo stesso Consiglio con le modalità previste dall’art. 10 dell’allegato statuto. Le sue competenze sono descritte dallo stesso art 10 dell’allegato statuto.
Con il presente atto viene nominato Segretario Generale e Tesoriere dell’Associazione Culturale “DALILA” di Torre Sansone per i primi 3 (tre) anni il Sig.
- UCCI LUIGI, nato il 24/08/1969, in Roma (RM), e residente in Lanciano (CH), alla Via Torre Sansone, n. 96, Cod. Fisc. CCU LGU 69M24 H501M, il quale accetta.
e) il Collegio dei Probiviri: è composto da 2 (due) membri designati dal Consiglio Direttivo, ad esso appartenenti, e dal Presidente. Le competenze del Collegio sono previste dall’art. 11, dell’allegato statuto.
Sono eletti con il presente atto membri del Collegio dei Probiviri dell’Associazione Culturale “DALILA” di Torre Sansone per i primi 3 (tre) anni i Signori:
- UCCI MICHELE, nato il 10/02/1972, in Lanciano (CH), e residente in Lanciano (CH), alla Via Serroni, n. 53, Cod. Fisc. : CCU MHL 72B10 E435J; il quale accetta;
- UCCI DINO, nato il 23/04/1973, in Lanciano (CH), e residente in Lanciano (CH), alla Via Torre Sansone, n. 101, Cod. Fisc. : CCU DNI 73D23 E435P, il quale accetta;
- DI LORETO LORENZO, nato il 24/07/1972, in Lanciano (CH), e residente in Lanciano (CH), alla Via Torre Sansone, n. 142, Cod. Fisc. : DLR LNZ 72L24 E435P, il quale accetta.
Art. 5 - Associati
Gli Associati si distinguono in:
a) Fondatori;
b) Onorari;
c) Ordinari.
Le qualità richieste per aderire all’associazione e per appartenere a ciascuna categoria sono descritte nell’art. 5 dell’allegato statuto.
Art. 6 – Esercizi Sociali
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, il primo si chiuderà il 31 dicembre 2002.
Art. 7 – Scioglimento
In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà destinato ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità generale.
Il Segretario Ucci Luigi legge lo statuto di seguito allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Dopo ampia discussione l’assemblea dei soci fondatori approva all’unanimità l’allegato statuto dell’associazione culturale “DALILA” di Torre Sansone e delega il Presidente Ucci Michele a svolgere ogni adempimento necessario per la registrazione del presente atto e del allegato statuto presso i competenti uffici della Pubblica Amministrazione, con il potere di introdurvi tutte le modifiche e le variazioni che fossero richieste dall’autorità competente in sede di iscrizione; delega inoltre lo stesso Presidente Ucci Michele a svolgere ogni adempimento necessario per l’apertura del Codice Fiscale della neo-nata Associazione Culturale “DALILA” di Torre Sansone presso i competenti uffici della Pubblica Amministrazione.
Non essendovi altro da deliberare il Presidente alle ore 23.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale, scioglie l’assemblea.
Il Presidente Michele Ucci
Il Segretario Luigi Ucci
STATUTO
Art. 1. – Denominazione e Sede
1.1. E' costituita l'Associazione denominata “DALILA” di Torre Sansone, associazione culturale senza fine di lucro, di seguito indicata anche come Associazione.
1.2. La sede legale dell’associazione viene stabilita in Lanciano (CH), alla Via Serroni., n. 53. E' facoltà dell'Associazione aprire altre sedi in altre città, anche all'estero, nelle quali può eventualmente essere ubicato il domicilio fiscale.
Art. 2. Finalità
2.1 L’Associazione persegue i seguenti scopi:
- diffondere la cultura tradizionale abruzzese nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati, anziani o portatori di handicap, possano trovare un sollievo al proprio disagio nelle varie sfaccettature ed espressioni delle rappresentazioni e manifestazioni realizzate dall’Associazione. (Tutte le esibizioni pubbliche dell’Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale).
2.2. L'Associazione si propone inoltre:
- l'organizzazione, la promozione e l'attivazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività culturali e del tempo libero, quali sala di lettura, sala giochi, sala intrattenimento in genere, di manifestazioni culturali e ludiche, di rappresentazioni, di spettacoli teatrali, musicali, di danza, di animazione e cinematografici, con particolare riferimento a tutto ciò che attiene la regione Abruzzo nel suo complesso, nei molteplici aspetti storico-culturali e tradizionali;
- l’organizzazione di viaggi e la partecipazione a fiere, convegni, nel settore culturale e ricreativo, con particolare riferimento a tutto ciò che attiene la regione Abruzzo nel suo complesso, nei molteplici aspetti storico-culturali, paesaggistici, turistici e tradizionali;
- l’organizzazione di centri estivi e invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
- la produzione e distribuzione di testi, pubblicazioni, stampati, manuali, libri, foto, opuscoli, ecc., connessi all’attività culturale, educativa e ricreativa dell’associazione, con tutti i mezzi idonei, ed in particolare avvalendosi di tecnologie informatiche e telematiche.
Tali iniziative intendono altresì favorire:
a) L'arricchimento del patrimonio culturale dei soci;
b) La partecipazione dei soci e dell'Associazione a convegni, congressi, gruppi di lavoro, attività formative o di aggiornamento, viaggi, esposizioni in altre città e nazioni, anche con il patrocinio degli Enti Pubblici territoriali;
c) La promozione di attività similari nel luogo di residenza o domicilio dei soci.
2.3. Oltre a quanto sopra l'Associazione potrà avviare qualunque altra attività ritenuta valida al raggiungimento dei fini sociali indicati nel presente articolo.
Art. 3. – Carattere e tipologia dell’Associazione.
3.1. L’Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha carattere esclusivamente amatoriale ed è apartitica.
3.2. L’Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi. Essa , infatti, costituita con la veste legale prevista dall'Art. 36 e seguenti del Codice Civile, non ha fini di lucro ma può, eventualmente, esercitare attività classificate come commerciali ai sensi delle disposizioni di legge relative alle Associazioni no-profit, e degli enti non commerciali ed in particolare nel rispetto delle norme del D. Lgs. N.460 del 04.12.1997.
3.3. E' vietata la ripartizione degli utili di gestione anche in modo indiretto, ai sensi dell'art.5 lett. a D.Lgs.04.12.97 n. 460, le eventuali eccedenze di bilancio dovranno essere destinate all'acquisto di beni e servizi, utili al raggiungimento dei fini sociali, mediante reiscrizione dell'avanzo nel bilancio dell'esercizio successivo.
3.4. Eventuali utili conseguiti dall’Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l’attività associativa, purché comprovate a piè di lista e autorizzate, per ammortamento impianti, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.
Art. 4. – Dotazione patrimoniale.
4.1. L’Associazione provvede alle attività statutarie con l’apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi privati e pubblici.
4.2. Tutti gli Associati sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell’Associazione. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4.3. La dotazione patrimoniale dell’Associazione è altresì costituita da:
a. i beni mobili ed immobili che verranno di proprietà dell'Associazione;
b. gli impianti (strumenti musicali, amplificazione, illuminazione, registrazione e quant’altro)
c. i contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici;
c. donazioni e lasciti;
d. rimborsi;
e. attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
f. ogni altro tipo di entrate (es. le entrate che derivano da saltuarie prestazioni amatoriali, i frutti derivanti dall’impiego della dotazione, ecc.)
4.4. L'Associazione può acquistare a titolo gratuito od oneroso qualunque bene o servizio necessario al raggiungimento dei fini sociali, possedendo ed amministrando:
a) le quote di iscrizione all'Associazione;
b) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici, privati e di chiunque intenda concederli.
L’Associazione può inoltre contrarre mutui, acquisire, locare, possedere ed amministrare:
a) i locali della sede sociale;
b) i beni mobili ed immobili necessari per il raggiungimento dei fini sociali;
c) autovetture e qualunque altro mezzo di trasporto ritenuto necessario.
4.5. Non avendo L'Associazione personalità giuridica, eventuali beni da iscrivere in pubblici registri saranno intestati all'Associazione nella figura del Presidente pro-tempore.
4.6. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 5 - Associati
5.1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
L'iscrizione all'Associazione è infatti libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche, sia riconosciute sia non riconosciute, di qualunque nazionalità, che abbiano accettato senza riserve il presente statuto.
5.2. Gli associati si distinguono in:
- Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla stipula dell’Atto Costitutivo e ne hanno sottoscritto l’atto. I soci fondatori non godono di alcun privilegio e devono versare le quote annuali di iscrizione.
- Soci Onorari: persone particolarmente meritevoli, ai quali il Presidente può conferire questa qualifica previa delibera del Consiglio Direttivo. I soci onorari rimangono iscritti fino ad eventuali dimissioni e non devono versare quote annuali di iscrizione.
- Soci Ordinari: coloro che abbiano richiesto l’ammissione all’Associazione. Essi sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione annua, nonché di quote di frequenza alle singole iniziative dell’Associazione, qualora vengano richieste.
L'iscrizione dei soci ordinari è subordinata alle seguenti condizioni:
a) presentazione di domanda scritta al Presidente;
b) pagamento della quota sociale;
c) accettazione senza riserve del presente statuto;
d) deliberata dal Consiglio direttivo.
5.3. Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità. Tutti i soci, infatti, sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.
5.4. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
5.5.Tutti i soci sono iscritti per un solo anno subordinatamente al versamento della quota fissa annualmente quantificata dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci devono direttamente rinnovare l'iscrizione entro il 31 dicembre di ogni anno; trascorsa tale data il socio si intende dimissionario e per essere riammesso dovrà ripresentare apposita domanda.
5.6. I soci possono dirigere particolari settori dell'Associazione su incarico del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, tenendo presente le specifiche competenze dei soci; la nomina può essere revocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, qualora il socio non adempia a quanto richiesto o non sia in grado di svolgere l'incarico affidato.
5.5. La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall’Assemblea dei Soci, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento, o per morosità, qualora entro 3 mesi dall’inizio dell’anno non venga versata la quota annuale.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
6.1 Gli organi sociali sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Segretario Generale e Tesoriere;
e) il Collegio dei Probiviri;
Art. 7 – Assemblea dei Soci
7.1. L'Assemblea dei soci è sovrana. Essa è convocata in via ordinaria dal Presidente una volta l'anno per informare i soci dell'andamento dell'attività sociale, mentre ogni 3 anni viene convocata per l'elezione del Consiglio del Direttivo.
7.2. L’Assemblea è formata da tutti i soci regolarmente iscritti all’Associazione, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente in carica o uscente. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, è ammessa la delega scritta ad altro socio avente diritto al voto; vige il principio del voto singolo ai sensi dell'Art. 2532 comma 2 del Codice Civile.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea, e/o tramite lettera o telefonata.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
7.3. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
- delinea le attività associative in via preventiva.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, l’eventuale scioglimento dell’Associazione o per discutere altri gravi od importanti argomenti
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
7.4. Gli Associati ordinari possono partecipare all’Assemblea solo se in regola con il pagamento delle quote sociali.
Art. 8. – Il Presidente
8.1. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci fra gli Associati e resta in carica per 3 anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell’Assemblea. La nomina avviene in prima votazione con la maggioranza di almeno ¾ dei soci aventi diritto, nelle successive votazioni con la metà più uno dei presenti.
8.2. Il Presidente dell’Associazione è altresì il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Presidente dell’Assemblea dei Soci. Al Presidente spetta la convocazione del Consiglio e dell’Assemblea, in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Socio più anziano di età.
8.3. Il Presidente è responsabile della gestione economica-finanziaria dell’Associazione, sulla base del Preventivo delineato dall’Assemblea degli Associati. Egli sottoscriverà, dopo averlo compilato con la collaborazione del Consiglio Direttivo, un Bilancio Consuntivo su base annuale e un Bilancio Preventivo da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea dei Soci.
8.4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ha il potere di firma, potendo sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell’Associazione. Il Presidente ha la possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti. Il Presidente può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.
8.5. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre :
8.5.1. quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l’Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Socio o a terzi.
8.5.2. sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell’Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati.
8.5.3. rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.
8.5.4. stare in giudizio per conto e a spese dell’Associazione.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo
9.1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori, i Soci Onorari ed i Soci Ordinari iscritti all’associazione da almeno 3 (tre) anni ed in regola con il pagamento delle quote.
9.2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti.
9.3. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
9.4. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato, almeno tre giorni prima della riunione, mediante lettera o altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo, da:
- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
9.5. Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato a due riunioni consecutive, oppure dimissionario, od anche espulso, viene dichiarato decaduto e sostituito mediante deliberazione della prima Assemblea ordinaria dei soci utile. Nel periodo Intermedio il Consiglio Direttivo continua regolarmente ad operare, purchè il numero totale dei membri in carica non sia inferiore a tre, nel qual caso è data facoltà al Consiglio Direttivo di cooptare entro l'anno i membri mancanti. Nelle delibere di impegno di spesa il Consiglio Direttivo deve sempre tenere conto delle disponibilità di bilancio.
9.6. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- redigere e modificare i regolamenti interni;
- fissare le date delle manifestazioni organizzate dall’associazione e curarne lo svolgimento;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- deliberare in merito all'avviamento delle procedure amministrative atte ad assicurare lo svolgimento delle attività sociali ed all'acquisizione dei beni e servizi necessari al raggiungimento degli scopi statutari
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- deliberare sulle domande di adesione all’associazione;
- nominare tra i suoi membri il Segretario Generale – Tesoriere;
- eleggere tra i suoi membri il Collegio dei Probiviri;
Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.
Art. 10 – Il Segretatio generale e Tesoriere
10.1. Il Segretario Generale – Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo.
10.2. Il Segretario Generale – Tesoriere è' preposto all'esecuzione materiale delle attività amministrative e finanziarie inerenti la vita dell'Associazione, con la collaborazione di altri soci. Firma atti interni relativi alla gestione amministrativa dell'Associazione e su formale autorizzazione del Presidente può eventualmente firmare anche atti aventi rilevanza esterna. Esso può avere anche altri incarichi nell'Associazione, sulla base di sue competenze o per specifiche esigenze sociali.
Art. 11 – Il Collegio dei Probiviri
11.1. Il Collegio dei probiviri, ove nominato, è composto da due membri designati dal Consiglio Direttivo, ad esso appartenenti, e dal Presidente.
11.2. A questo Collegio è affidato l'esame e la decisione su qualunque vertenza tra soci e Associazione, nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, quali: Ammonizione, Sospensione a termine (massimo un anno), espulsione.
11.3. Il Collegio viene convocato dal Presidente almeno tre giorni prima della riunione, con ogni mezzo di comunicazione ritenuto idoneo. In caso di necessità si può riunire anche mediante auto-convocazione concordata dai due membri designati, oppure su richiesta di tre membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
11.4. Il Collegio rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 12 – Regolamento e altre norme applicabili
12.1. Il Consiglio Direttivo potrà elaborare un regolamento interno, ove ritenuto necessario, anche per regolare l’utilizzo dei locali dell’associazione.
12.2. L’Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni.
12.3. Tutte le cariche elettive e tutti gli incarichi nell'Associazione sono gratuiti. Compensi o rimborsi potranno essere corrisposti ai soci solo in caso di effettuazione di prestazioni e attività proprie dell'Associazione ove regolarmente documentate e con preventiva autorizzazione del Consiglio direttivo e del Presidente.
12.4. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.
Art. 13 – Durata.
13.1. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 14 - Scioglimento
14.1. In caso di scioglimento, deliberato dall’assemblea straordinaria, per qualunque causa, il patrimonio residuo o le sopravvenienze attive dell’Associazione non potranno essere devolute ad alcuno dei Soci ma dovranno essere devolute ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, legge 23.12.96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
14.2. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno i ¾ dei soci: Qualora esistano pendenze amministrative, contabili o situazioni debitorie, il Presidente ha facoltà di veto sullo scioglimento, in quanto responsabile della gestione sociale, oppure sarà automaticamente autorizzato a vendere i beni sociali per coprire eventuali debiti; il veto rimarrà valido fino all'eliminazione delle pendenze. I soci che non intendessero accettare la proroga delle attività sociali dovuta al veto, saranno ritenuti dimissionari.
Art. 15 - Disposizioni finali
15.1. In caso l'Associazione aderisca ad enti culturali assistenziali e ricreativi riconosciuti a livello nazionale o internazionale, ne rispetterà lo statuto, le prescrizioni dei corrispondenti regolamenti e gli orientamenti delle assemblee nazionali e le disposizioni di massima.
15.2. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.
Il presente Atto Costitutivo–Statuto viene sottoscritto da tutti i Soci fondatori, in primis dal Presidente, in 3 originali.
Lanciano, lì 21/10/2002
I Soci
Michele Ucci
Luigi Ucci
Dino Ucci
Lorenzo Di Loreto
Franco Donatelli
Lucio D'Amelio |
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